Fattura «IVA inclusa»: le indicazioni obbligatorie secondo la LIVA
Molte fatture riportano soltanto la dicitura «IVA inclusa». La legge chiede di più, cioè almeno l’aliquota d’imposta applicabile. Questo articolo mostra alle PMI svizzere che cosa deve figurare in una fattura e che cosa conta per la deduzione dell’imposta precedente della tua clientela.

Indice
- Che cosa deve contenere una fattura secondo l’art. 26 LIVA
- Perché la sola dicitura «IVA inclusa» non basta
- Indicare correttamente l’aliquota o l’importo d’imposta
- Conseguenze per la deduzione dell’imposta precedente del destinatario
- Caso particolare: rivenditori e imposizione dei margini
- Checklist per il tuo modello di fattura
- Domande frequenti
- Fonti
L’essenziale in breve
- Una fattura deve specificare chiaramente il fornitore, il destinatario e il genere della prestazione.
- Se il prezzo comprende l’imposta, è sufficiente indicare l’aliquota applicabile. La semplice dicitura «IVA inclusa» senza aliquota non basta.
- Chi non è iscritto nel registro dei contribuenti non può menzionare l’imposta sulle fatture.
- Chi indica un’imposta troppo elevata deve, in linea di principio, l’imposta indicata.
- Chi, rivendendo pezzi da collezione, indica chiaramente l’imposta non può più applicare l’imposizione dei margini.
Che cosa deve contenere una fattura secondo l’art. 26 LIVA
L’IVA è l’imposta sul valore aggiunto. La legge sull’IVA (LIVA) stabilisce che cosa deve figurare in una fattura.
Prima di tutto: che cos’è una fattura? Si considera fattura ogni documento con cui si conteggia nei confronti di un terzo la controprestazione per una prestazione, indipendentemente da come il documento è designato nelle transazioni commerciali.[3] Anche una quietanza o una nota di onorario può quindi essere una fattura.
Su richiesta, devi rilasciare alla tua clientela una fattura che soddisfi i requisiti di legge. La fattura deve specificare chiaramente te, la tua cliente e il genere della prestazione e deve contenere di regola i seguenti elementi:[1]
- il tuo nome e il tuo luogo come appari nelle transazioni commerciali, l’indicazione che sei iscritto nel registro dei contribuenti nonché il tuo numero di iscrizione[1]
- il nome e il luogo della cliente come appare nelle transazioni commerciali[1]
- la data o il periodo della fornitura della prestazione, se non sono identici alla data della fattura[1]
- il genere, l’oggetto e l’entità della prestazione[1]
- l’ammontare della controprestazione, cioè il prezzo della prestazione[1]
- l’aliquota d’imposta applicabile e l’ammontare d’imposta dovuto[1]
Per gli scontrini di cassa è prevista una semplificazione. Sulle fatture emesse da casse automatizzate non devono figurare indicazioni sulla cliente, sempre che l’importo non superi un limite stabilito dal Consiglio federale.[1]
La forma è libera. La fattura cartacea e la fattura elettronica o digitale, per esempio una fattura in PDF o una fattura cartacea scansionata, sono equiparate ai fini dell’IVA.[5]
Perché la sola dicitura «IVA inclusa» non basta
Molte aziende indicano solo un prezzo finale e aggiungono «IVA incl.». La legge ammette i prezzi finali, ma richiede un’indicazione in più: se la controprestazione comprende l’imposta, è sufficiente indicare l’aliquota d’imposta applicabile.[1]
L’aliquota è quindi obbligatoria anche con il prezzo finale. Senza di essa la tua cliente non sa quanta imposta sia compresa nel prezzo e non può calcolare da sola la parte d’imposta.
La dicitura ha anche un secondo aspetto. Chi non è iscritto nel registro dei contribuenti o applica la procedura di notifica secondo l’articolo 38 non può menzionare l’imposta sulle fatture.[1] Se non sei iscritto, «IVA inclusa» non deve quindi figurare affatto sulla tua fattura.
Esempio
Una falegnameria fattura CHF 1'081 «IVA inclusa». Senza aliquota, la parte d’imposta resta indeterminata. Con l’aggiunta «incl. 8,1 % IVA» la cliente calcola: CHF 1'081 × 8,1 ÷ 108,1 = CHF 81. Il prezzo senza imposta è di CHF 1'000.
Indicare correttamente l’aliquota o l’importo d’imposta
Hai due strade. Entrambe si fondano sulla stessa regola.
Prezzo senza imposta. Indichi il prezzo netto, l’aliquota e l’importo d’imposta. Sono richiesti l’aliquota d’imposta applicabile e l’ammontare d’imposta dovuto sulla controprestazione.[1]
Prezzo con imposta. Indichi il prezzo finale e l’aliquota. In questo caso è sufficiente indicare l’aliquota d’imposta applicabile.[1]
L’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) illustra la prima strada con un modello. La sua fattura di esempio del 2024, con una sola aliquota e indicazione esplicita dell’imposta, riporta per una fotocopiatrice CHF 5'500.00, IVA all’8,1 % di CHF 445.50 e un totale di CHF 5'945.50.[5]
Calcola con precisione. Un importo troppo elevato ti costa denaro. Chi indica un’imposta troppo elevata per una prestazione deve l’imposta indicata, salvo che la fattura venga corretta o che renda verosimile che per la Confederazione non ne risulta una perdita d’imposta.[1]
Conseguenze per la deduzione dell’imposta precedente del destinatario
L’imposta precedente è l’IVA che un’impresa paga sugli acquisti. Se è assoggettata all’imposta, può dedurla. Il contribuente può dedurre, nell’ambito della sua attività imprenditoriale, l’imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero fatturatagli.[1]
Quando l’imposta è considerata fatturata? Quando il fornitore della prestazione ha riscosso dal destinatario, in modo a lui riconoscibile, l’imposta sul valore aggiunto.[2] Una fattura chiara, con l’aliquota e, dove necessario, l’importo, lo rende riconoscibile.
La tua cliente non deve verificare tutto. Non è tenuta a verificare se l’imposta sul valore aggiunto sia stata riscossa a ragione. La deduzione dell’imposta precedente è tuttavia esclusa se sa che la persona che ha trasferito l’imposta sul valore aggiunto non è iscritta quale contribuente.[2] Per questo l’indicazione dell’iscrizione nel registro e il tuo numero devono figurare su ogni fattura.
A ciò si aggiunge la prova del pagamento. La deduzione dell’imposta precedente è ammessa se il contribuente comprova di averla versata.[1]
Se manca qualcosa o un’aliquota non è corretta, correggi la fattura. La correzione a posteriori può aver luogo, nei limiti ammessi dal diritto commerciale, mediante un documento ricettizio che rinvia alla fattura originale annullandola.[1] Come l’imposta precedente confluisce poi nel conteggio è spiegato nella pagina sul conteggio IVA.
Caso particolare: rivenditori e imposizione dei margini
Per il commercio di pezzi da collezione vale una regola propria. Il contribuente che ha acquistato pezzi da collezione quali oggetti d’arte, antichità e simili può, ai fini del calcolo dell’imposta, dedurre il prezzo d’acquisto dal prezzo di vendita, a condizione che non abbia dedotto l’imposta precedente sul prezzo d’acquisto (imposizione dei margini).[1] Viene quindi tassato solo il margine, cioè la differenza tra acquisto e vendita.
È considerato rivenditore chi agisce per proprio conto o sulla base di un contratto di commissione d’acquisto o di vendita per conto di terzi.[1] Sono considerate antichità i beni mobili che hanno più di 100 anni. Sono considerati pezzi da collezione anche i veicoli a motore la cui prima immissione in circolazione risale, al momento dell’acquisto, a più di 30 anni prima.[4]
Qui la regola sull’indicazione dell’imposta si inverte. Se, in caso di rivendita di pezzi da collezione, il contribuente indica chiaramente l’imposta, è tenuto a pagarla e non può né applicare l’imposizione dei margini né dedurre l’imposta precedente fittizia.[2]
L’imposta precedente fittizia è una deduzione senza imposta esposta in modo chiaro. È possibile se, nell’ambito della tua attività imprenditoriale, acquisti un bene mobile accertabile e all’acquisto non ti viene chiaramente trasferita l’imposta sul valore aggiunto. Per i beni assoggettati all’imposizione dei margini non può essere dedotta alcuna imposta precedente fittizia.[1]
Checklist per il tuo modello di fattura
Controlla il tuo modello una volta con questi punti. Seguono gli elementi che di regola una fattura deve contenere.[1]
- Il tuo nome e il tuo luogo, come appari nelle transazioni commerciali
- Indicazione dell’iscrizione nel registro e il tuo numero IVA
- Nome e luogo della tua cliente
- Data o periodo della prestazione, se diverge dalla data della fattura
- Genere, oggetto ed entità della prestazione
- Prezzo della prestazione
- Aliquota e importo d’imposta, con il prezzo finale almeno l’aliquota
- Per i pezzi da collezione con imposizione dei margini: nessuna indicazione esplicita dell’imposta
Come trasformare tutto questo in una fattura con polizza di versamento è spiegato nella pagina Fatture con QR-fattura.
Come lo fa Bilanzi
Crei la fattura direttamente dalla contabilità. Scegli il cliente, inserisci le posizioni con quantità, prezzo e aliquota IVA ed emetti la fattura. Mittente e conto bancario provengono dai tuoi dati di base. Dall’emissione in poi numero e registrazione sono vincolanti e la fattura figura come credito aperto nel libro mastro. Poi generi il PDF con la polizza di versamento e lo invii alla tua clientela. Se una fattura non è più corretta, emetti una nota di credito invece di modificare la fattura.
Domande frequenti
Devo rilasciare a ogni cliente una fattura con tutte le indicazioni?
La legge ti obbliga a rilasciare, su richiesta, una fattura che soddisfi i requisiti.[1] La clientela assoggettata all’imposta ha bisogno delle indicazioni per la deduzione dell’imposta precedente. Un modello completo per tutte le fatture è quindi la via più semplice.
Posso scrivere «IVA inclusa» se non sono iscritto?
No. Chi non è iscritto nel registro dei contribuenti non può menzionare l’imposta sulle fatture. Chi menziona un’imposta senza esservi autorizzato deve l’imposta indicata, salvo che la fattura venga corretta o che per la Confederazione non risulti una perdita d’imposta.[1]
Come correggo una fattura con un’aliquota errata?
La correzione avviene mediante un documento ricettizio che rinvia alla fattura originale annullandola.[1] Ricettizio significa che il documento deve raggiungere anche la tua cliente.
Basta una fattura in PDF per e-mail?
Sì. Secondo l’AFC, la fattura cartacea e la fattura elettronica o digitale, per esempio una fattura in PDF, sono equiparate ai fini dell’IVA.[5]
Fonti
- [1]Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA), art. 26, 27, 28, 24a e 28a
RS 641.20. Versione in vigore dal 31.03.2025, consultata il 09.10.2026.
- [2]Ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull'IVA, OIVA), art. 59 e 48c
RS 641.201. Versione in vigore dal 01.01.2025, consultata il 09.10.2026.
- [3]641.20 (in tedesco)
Consultata il 09.10.2026.
- [4]641.201 (in tedesco)
Consultata il 09.10.2026.
- [5]www.gate.estv.admin.ch (in tedesco)
Consultata il 09.10.2026.
Questo articolo riflette lo stato al 09.10.2026 e non sostituisce una consulenza sul tuo caso. È nato con il supporto dell’IA ed è stato verificato da Tom Hofer prima della pubblicazione.